Home L’insidia dello “scalino” tra carreggiata e ciglio erboso

L’insidia dello “scalino” tra carreggiata e ciglio erboso

Accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso di un autista di Foggia.

La sentenza della Corte di Cassazione n.260/17 depositata lo scorso 10 gennaio ha stabilito che le scarpate stradali, provinciali e comunali, come le banchine laterali e i fossi sono parte integrante delle strade e per questo motivo sono soggette allo stesso regime demaniale. In particolare si tratta di elementi accessori alla strada che ne determinano l’agibilità della stessa e, secondo l’art. 2501 c.c., spetta al proprietario o al gestore della strada l’onere della custodia non solo della carreggiata, ma anche degli elementi accessori o delle pertinenze.

La legge stabilisce che la pubblica amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione dei fossi e delle scarpate stradali, nonché di segnalare eventuali insidie o situazioni di pericolo sia nella sede stradale che nella vicina zona non asfaltata. Il cosiddetto “scalino” esistente tra la carreggiata e il ciglio erboso nascosto dalla vegetazione costituisce senza ombra di dubbio un pericolo occulto che l’amministrazione ha l’obbligo di manutenere.

La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso di un autista della provincia di Foggia che, alla guida del suo camion, aveva sbandato ribaltandosi perché la ruota anteriore destra aveva sdrucciolato fuori dal piano stradale proprio a causa di uno scalino esistente tra la strada asfaltata e la vicina zona erbosa. Inizialmente i giudici avevano rifiutato la richiesta di risarcimento dando la colpa all’autista che, per evitare una macchina proveniente in senso opposto, si è visto costretto a sconfinare sul ciglio erboso nascosto dalla vegetazione, da qui la decisione del danneggiato di rivolgersi alla Cassazione che ha accolto il ricorso annullando la sentenza impugnata.

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