Home Il Portatarga: questo sconosciuto. Manuale di sopravvivenza

Il Portatarga: questo sconosciuto. Manuale di sopravvivenza

Di recente sono giunte in redazione diverse richieste sulla necessità di far luce su un accessorio tanto amato da noi motociclisti quanto sospetto per le forze dell’ordine. Cerchiamo quindi di fare un pò di chiarezza, anche alla luce del nuovo codice della strada (CdS) e di fornire qualche consiglio chè potrà servire (si spera) ad


Di recente sono giunte in redazione diverse richieste sulla necessità di far luce su un accessorio tanto amato da noi motociclisti quanto sospetto per le forze dell’ordine. Cerchiamo quindi di fare un pò di chiarezza, anche alla luce del nuovo codice della strada (CdS) e di fornire qualche consiglio chè potrà servire (si spera) ad evitare infrazioni e conseguenti sanzioni amministrative e pecuniarie.

Cosa dice la Legge? Art 259, comma 2 (Modalità di Installazione delle Targhe): E’ ammesso l’uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. E’ vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. E’ vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all’art. 260.

Un parere del direttore generale della Motorizzazione chiarisce che “il portatarga non rientra fra le caratteristiche costruttive dei veicoli“. Dunque è possibile adottarne anche uno non originale. Nessun problema per chi sostituisce il portatarga della propria moto. Lo ribadisce il direttore generale della Motorizzazione Civile, Maurizio Vitelli, con una lettera al corpo della Polizia, grazie anche all’ interessamento dell’Assobike, l’associazione delle aziende produttrici di ricambi aftermarket, che è riuscita a ottenere questo chiarimento dal dirigente della sede centrale.

Dunque Vitelli ha chiarito che il portatarga non rientra fra i componenti cui fa riferimento l’art. 78 del Codice: “modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione“. La spiegazione è molto tecnica: per rientrare nell’art. 78, un componente, oltre a essere indicato nel Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada, deve essere anche individuato con un provvedimento della Motorizzazione. E non risultano provvedimenti relativi al portatarga.

Ancora, l’art.78 comma 3 dice : “caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione”. Ciò che può sembrare un cavillo grammaticale è in realtà un fattore interpretativo molto importante: le caratteristiche indicate nella carta di circolazione divengono di fatto le uniche contestabili. Basterà consultare la carta di circolazione stessa per riscontrare l’assenza di riferimenti all’alloggiamento targa ed agli indicatori di direzione.

Non si rilevano – scrive Vitelli – provvedimenti atti a individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre a eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l’alloggiamento targa“. E continua: “Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l’eventuale modifica dell’alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione“. Dunque la sostituzione di tale componente con altri commerciali è concessa;  
ferme restando alcune caratteristiche dimensionali di base e, soprattutto, il tetto massimo di 30° per l’inclinazione sulla verticale.

Distinzione oltremodo necessaria, proprio perchè spesso è oggetto di libera interpretazione, è quella tra portatarga e alloggiamento della targa. Non vi è nessuna norma specifica relativa al portatarga purchè quest’ultimo sia istallato all’interno dell’alloggiamento previsto per la targa. Pertanto, qualora il portatarga in questione risulti applicabile all’interno dell’alloggiamento targa previsto in sede di omologazione, non si dovrà procedere ad aggiornamento della carta di circolazione.

Le norme relative all’alloggiamento targa riguardano:

  • Dimensioni dell’alloggiamento
  • Posizione simmetrica
  • Inclinazione di 30°
  • Altezza massima
  • Visibilità geometrica totale

Allora cosa rende in buona sostanza un portatarga “legale”? Oltre ai cinque punti spraelencati, si devono tener sempre presenti tre elementi chiave: la luce targa, il catarifrangente (anch’essi obbligatori e molto spesso esclusi nei portatarga aftermarket), e la reclinabilità. Se infatti il portatarga è reclinabile (cioè se è possibile modificarne l’inclinazione facilmente, senza bisogno di usare attrezzi specifici) si rischia multa, ritiro del libretto e revisione, anche se l’inclinazione è nei limiti di legge.

Se decidete di montare un portatarga, controllate che questi ultimi tre elementi siano presenti e rispettati. Se poi le sanzioni vi dovessero esser in ogni caso comminate, stampatevi pure questo articolo e, per tranquillità e sicurezza, riponetelo nel vano sottosella per ogni eventuale contestazione!

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