Home Revisione patente illegittima se mancano le notifiche dei punti mancanti

Revisione patente illegittima se mancano le notifiche dei punti mancanti

Importante sentenza del Giudice di Pace di Lecce: se non viene comunicata ogni singola decurtazione di punteggio, il provvedimento di revisione della patente non può più essere applicato.

Con la recentissima sentenza n. 4468/13 del 15 Gennaio – come puntualmente segnalato dallo Sportello dei Diritti – il Giudice di Pace di Lecce e magistrato onorario Avv.Eleonora Dell’Anna ha stabilito un principio sicuramente importante in materia di ‘patente a punti’ e della sua ‘revisione’ all’azzeramento degli stessi.

E’ stato infatti accolto il ricorso di un automobilista contro la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre) che aveva disposto la revisione della patente al ‘ricorrente’, provvedimento adottato in seguito all’esaurimento dei 20 punti previsti dalla legge. Il motivo del contendere è che all’automobilista non erano mai state notificate le decurtazioni di punteggio dovute alle sue precedenti ‘infrazioni’.

A tal proposito, il Giudice ha riscontrato una violazione di legge (in relazione all’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285) relativa proprio alla mancata comunicazione da parte dall’Anagrafe Nazionale: l’automobilista ‘ricorrente’ infatti non avrebbe così avuto la possibilità di adottare provvedimenti riguardo alla sua situazione, con particolare riferimento alla partecipazione ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati, corsi di aggiornamento che (in base al comma 4 dell’art. 126 bis) possono essere frequentati solo finché il punteggio sulla patente non è azzerato.

Secondo il Giudice – che ha confermato i richiami giurisprudenziali citati dai legali del ricorrente – le finalità ultime della normativa sono quelle di ‘riparare’ alle violazioni commesse ed alimentare il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della Strada. L’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida ha l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio in quanto a tale comunicazione si correla la possibilità per l’interessato di partecipare ai corsi di aggiornamento. A questo si lega naturalmente la possibilità di evitare la perdita totale del punteggio, che implica poi la revisione della patente e relativo nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.

Da qui il principio giurisprudenziale sancito da questa sentenza, sicuramente importante per tutti gli utenti della strada italiani: in assenza di comunicazione delle decurtazioni di punteggio, il provvedimento di revisione della patente di guida è da ritenersi illegittimo. Sembrerebbe in realtà una cosa ovvia, ma con la farragginosa burocrazia italica è sempre meglio essere aggiornati e bene al corrente dei propri diritti…

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